Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 24/12/2003 n. 355

-Si riporta il testo dell'art. 3, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.»: «Art. 3 (Attività e compiti di protezione civile).

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art.2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.».

Art. 23-octies. Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 re lativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici. ((1. L'articolo 23 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.)) Riferimenti normativi:

-Si riporta l'art. 23, della Legge 31 ottobre 2003, n. 306 recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.» : «Art. 23 (Modifiche all'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443) .

1. All'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 17:

1) dopo le parole: «del medesimo Decreto legislativo», sono aggiunte le seguenti: «solo nel caso in cui»;

2) dopo la parola: «costruzione», sono aggiunte le seguenti: «siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA»

b) al comma 18, le parole: «è verificato», sono sostituite dalle seguenti: «può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche»

c) al comma 19:

1) le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «purchè sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche»;

2) dopo le parole: «autorizzata dall'autorità amministrativa competente », sono aggiunte le seguenti: «previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA.».

Art. 23-nonies. Riscossione dei tributi degli enti locali ((1. All'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: « e comunque non oltre il 30 giugno 2004,» sono soppresse.) ) Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 52, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.», come modificato dalla Legge qui pubblicata: «5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata Legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del Decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo art. 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.».

Art. 23-decies. Disposizioni in materia di definizioni agevolate Copertura finanziaria ((1. All'articolo 1 del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004».

2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004».

3. All'articolo 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6, le parole: «30 aprile 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1 giugno 2004», e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004».

4. All'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni

a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»

b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»

c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».

5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per l'anno 2003, dal Decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con Decreto ministeriale in modo che complessivamente D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.)) Riferimenti normativi:

-Si riporta il testo dell'art. 1, del Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2003, n. 212 recante: « Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonchè di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato.», come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 1 (Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente Decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del Decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'art. 16, comma 6, della citata Legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003»; nello stesso art. 16, comma 8, al primo periodo, le parole: «31 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1 marzo 2004»; al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali»; al quarto periodo, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali».

2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del Decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonchè di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo Decreto-Legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10 della citata Legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonchè quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003. 2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'art. 11, commi 1 e 1-bis, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al 16 aprile 2004; alla medesima data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo, della medesima Legge n. 289 del 2002. 2-ter. Alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni

 

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